ADDIZIONALI IRPEF

Per il sostituto di imposta Dicembre è il mese di riferimento per i conguagli e Marzo per l’invio delle Certificazioni Uniche. Il datore di lavoro, a breve, dovrà effettuare il conguaglio fiscale e contributivo delle retribuzioni erogate ai propri lavoratori e successivamente trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le Certificazioni.

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Oltre al momento di intenso lavoro che coinvolge gli addetti del settore, sono presenti diverse tematiche che “accomunano” i due periodi, in particolare oggetto di approfondimento sono le addizionali IRPEF.

Le addizionali regionali e comunali sono dovute rispettivamente alla Regione e Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio dell’anno di riferimento delle stesse. Rilevante è l’aggiornamento e la storicizzazione, negli applicativi dedicati all’elaborazione dei cedolini paga, del dato relativo al domicilio fiscale, in quanto quest’ultimo ha ripercussioni nel calcolo delle addizionali. Si ricorda quanto segue, le persone fisiche:

  • residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte;
  • non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato;
  • decedute, si considera l’ultimo domicilio fiscale;
  • sono fatti salvi i casi di domicilio fiscale stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.

Le addizionali si applicano al reddito imponibile fiscale, ovvero al reddito complessivo diminuito dei soli oneri deducibili. Le stesse non sono dovute se non è dovuta l’IRPEF: a tal fine occorre prendere in considerazione il risultato ottenuto sottraendo dall’imposta lorda gli importi delle detrazioni d’imposta e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero. Inoltre, le addizionali non sono dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.

Le aliquote sono fissate nelle misure indicate di seguito:

  • addizionale regionale: l’aliquota base è pari a 1,23%, elevabile da ciascuna Regione. A partire dall’anno 2013 alle Regioni è riconosciuta la facoltà di stabilire aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e istituire ulteriori detrazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono aumentare l’aliquota base fino ad un massimo 1 punto percentuale.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio, l’addizionale regionale è incrementata di un ulteriore 0,30%;

  • addizionale comunale: i singoli comuni possono deliberare un’aliquota non superiore allo 0,8%. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità previsto per i bilanci degli enti locali, l’aliquota può aumentare ulteriormente dello 0,30%.

Il sostituto di imposta deve determinare le:

  • addizionali regionali, in fase di conguaglio, e deve trattenerle in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
  • addizionali comunali e devono essere versate in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’IRPEF. Innanzitutto si determina l’acconto dell’addizionale comunale dovuta per l’anno in corso adottando l’aliquota, tenendo conto dell’eventuale soglia di esenzione, deliberata dal comune per l’anno precedente. L’importo determinato è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo, determinato in fase di conguaglio, è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.

Il datore di lavoro può effettuare una rateazione di durata inferiore se l’importo complessivo da versare giustifica tale possibilità oppure in accordo con il lavoratore ma non può trattenere le addizionali in un numero di rate superiore rispetto a quello previsto per legge.

L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel modello CU dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Di seguito sono stati individuati degli eventi che, comunemente, si presentano:

  • per i dipendenti assunti nel corso dell’anno cui si riferisce l’imposta il sostituto non deve calcolare alcun acconto;
  • se il lavoratore ha percepito redditi da più datori di lavoro, oppure ha percepito indennità erogate dagli enti previdenziali, può chiedere al sostituto che effettua il conguaglio di fine anno di tenere conto dei redditi e delle ritenute effettuate e certificate con il modello CU.

Il lavoratore che, al momento del conguaglio, non ha comunicato al sostituto di imposta di tenere conto dei redditi percepiti precedentemente da datori diversi o da enti è obbligato a ricalcolare l’imposta dovuta e presentare il Modello Redditi o il Modello 730;

  • in caso di successivi rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, quest’ultimo deve provvedere nuovamente al conguaglio e quindi al ricalcolo dell’imposta, considerando l’insieme dei redditi dallo stesso erogati fino a quel momento;
  • nell’ipotesi di cessazione del rapporto le addizionali relative all’anno precedente e in corso sono trattenute e versate in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio. Il sostituto d’imposta deve indicare nel modello CU gli importi delle addizionali che ha già trattenuto e quelli che dovrà trattenere.

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