ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

In chiusura dell’anno, il Consiglio dei Ministri, ha adottato diversi provvedimenti di rilievo con il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID – 19”, tra i quali risulta l’approvazione del Decreto Legislativo che istituisce l’assegno unico e universale in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge n. 46 del 01/04/2021.

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Il suddetto decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico ovvero le detrazioni per figli a carico e i contributi economici (assegno per il nucleo familiare, assegno di natalità, il premio alla nascita, etc.). L’assegno unico e universale è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, in quanto andrà corrisposto a tutte le famiglie con una quota base minima (fissata ad euro 50,00 per un figlio) ed una quota variabile in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, del numero dei figli e della loro età.

Potranno beneficiare di tale assegno i lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti, incapienti e maggiorenni, per quest’ultimi nel rispetto di determinate condizioni che vedremo in seguito. L’istanza per il riconoscimento dell’assegno, che ha validità annuale e andrà quindi rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° Gennaio del 2022. La domanda, dovrà essere presentata in modalità telematica tramite l’INPS o gli istituti di patronato, e dovrà essere allegata la certificazione ISEE, in modo da beneficiare dell’importo più adeguato, in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, l’INPS erogherà l’importo minimo previsto dalla Legge. Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo.

L’assegno sarà corrisposto dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età, per quest’ultimo requisito deve sussistere una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

ISEEImporto assegno unico
Fino a 15.000 euro175 euro (85 euro per i maggiorenni)
Fino a 40.000 euroImporto decrescente fino a un minimo di 50 euro (25 euro per i maggiorenni)
Oltre i 40.000 euro o senza presentare l’Isee 50 euro (25 euro per i maggiorenni)

Sono previste delle maggiorazioni per:

  • ogni figlio minorenne con disabilità;
  • ogni figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età;
  • le madri di età inferiore a 21 anni;
  • i nuclei familiari con quattro o più figli;
  • i nuclei con secondo percettore di reddito.

In caso di figli con disabilità, gli assegni non sono differenziati sulla base dell’ISEE ma per grado di disabilità:

  • per non autosufficienti: 105 euro;
  • disabilità grave: 95 euro;
  • disabilità media: 85 euro;
  • disabile dai 18 ai 21 anni: 80 euro.

Per i figli disabili a carico oltre i 21 anni, l’assegno sarà corrisposto sulla base dell’ISEE ed i genitori potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale verrà corrisposto d’ufficio in modo congiunto al Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

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